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COLLEGIO DEI GARANTI

Il collegio dei garanti (art. 21 Statuto di Arcadia) Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea anche fra i Soci che non siano già componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Sono in numero di tre effettivi e due supplenti.

Essi nominano fra di loro un Presidente scelto fra i componenti effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale all'interno dell'associazione.

Il Collegio dei Garanti: a) si pronuncia e giudica su eventuali controversie sorte tra i Soci e anche tra i Soci e gli Organi Sociali. b) Esprime parere sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati; c) Dichiara la decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti dal presente Statuto.

L'intervento del collegio può essere richiesto dal Presidente, dal 50% dei componenti effettivi del Consiglio Direttivo da almeno dieci soci.

Il Collegio dei Garanti è autonomo e indipendente; il suo operato è insindacabile.

Tutte le decisioni del Collegio dei Garanti devono risultare da verbale scritto in apposito registro, sottoscritto da tutti gli intervenuti e comunicate agli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuto ricorso.

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