COLLEGIO DEI GARANTI
Il collegio dei garanti (art. 21 Statuto di Arcadia) Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea anche fra i Soci che non siano già componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Sono in numero di tre effettivi e due supplenti.
Essi nominano fra di loro un Presidente scelto fra i componenti effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale all'interno dell'associazione.
Il Collegio dei Garanti: a) si pronuncia e giudica su eventuali controversie sorte tra i Soci e anche tra i Soci e gli Organi Sociali. b) Esprime parere sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati; c) Dichiara la decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti dal presente Statuto.
L'intervento del collegio può essere richiesto dal Presidente, dal 50% dei componenti effettivi del Consiglio Direttivo da almeno dieci soci.
Il Collegio dei Garanti è autonomo e indipendente; il suo operato è insindacabile.
Tutte le decisioni del Collegio dei Garanti devono risultare da verbale scritto in apposito registro, sottoscritto da tutti gli intervenuti e comunicate agli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuto ricorso.