COLLEGIO DEI REVISORI
Il collegio dei sindaci revisori (art. 20 Statuto di Arcadia) Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di due componenti effettivi e di un supplente, (che non siano già componenti del Consiglio Direttivo) eletti dall'Assemblea dei soci. Il Presidente è eletto tra i componenti effettivi del Collegio.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi verificano periodicamente l'operato del tesoriere indicando soluzioni ai possibili problemi che l'associazione può incontrare nella gestione finanziaria delle proprie attività .
Il Collegio dei Sindaci Revisori: a) vigila sull'osservanza delle norme vigenti del presente Statuto e del Regolamento ed accerta la regolare tenuta della contabilità ; b) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo; c) solleva eventuali eccezioni di legittimità ed interviene sulla inosservanza delle norme emanate dagli organi competenti; d) controlla collegialmente e singolarmente, quando lo ritiene opportuno, la gestione economica e finanziaria.
Il controllo, da effettuare collegialmente almeno ogni tre mesi, deve risultare dalla apposizione delle firme dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nei libri contabili e da una relazione scritta da presentare al Consiglio Direttivo; e) esamina e vista il rendiconto economico finanziario consuntivo annuale dell'Associazione presentando nel contempo un'apposita relazione da allegare a tale documento per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci; f) in caso di rifiuto del visto, il Collegio dei Sindaci Revisori deve specificarne i motivi tramite relazione scritta al Consiglio Direttivo; g) i Sindaci che senza valido motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Collegio dei Sindaci Revisori decadono dalla carica.La decadenza viene dichiarata dal Collegio dei Garanti.